Ci si attendeva una punizione esemplare dopo l'aggressione subita dall'arbitro Andreazza domenica scorsa, al termine del posticipo tra San Filippo Neri Yepp Albenga e Oneglia.
Il Giudice Sportivo ha confermato le attese, infliggendo più di quattro anni di stop al calciatore. Alal società sono stati comminati 150 euro di multa per "ripetute espressioni ingiuriose, di body shaming e minacciose.
Il dispositivo.
Il Giudice Sportivo
• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, in cui, tra l’altro, il ddg riporta testualmente: “Al termine della gara mentre mi dirigevo nel mio spogliatoio, nei pressi del tunnel che porta agli stessi veniva a protestare (ndr: il calciatore BERISHA Haxhi della Societ‡ ONEGLIA) per il mio operato durante la gara. In particolare, si avvicinava a me in modo minaccioso e gridando frasi come: 'Che cazzo hai visto oggi, che cazzo hai fischiato? Eh? E non rispondi, eh? Vaffanc***! Pezzo di m***é' con un tono di voce sempre più elevato e avvicinandosi sempre di più a me. A quel punto esibivo il cartellino rosso. Nei momenti immediatamente successivi, BERISHA sembrava aver accettato la mia decisione poich+ iniziava ad incamminarsi verso il suo spogliatoio.
Tuttavia, dopo circa 10 secondi dall'esibizione del cartellino rosso a lui rivolto, tornava indietro e si posizionava alle mie spalle.
Quindi, dopo avermi raggiunto e dopo essersi posizionato alla mia destra, mi aggrediva colpendomi con violenza con un violento colpo a mano aperta sul viso lato destro e all'altezza dell'occhio che sono riuscito a chiudere improvvisamente. Questo mi ha provocato una caduta che mi ha costretto a terra per circa tre minuti nei quali non riuscivo ad aprire l'occhio colpito e accusando un forte dolore a causa del violento colpo ricevuto. Il sopra citato calciatore si dava alla fuga mentre io ero soccorso dai dirigenti della soc. ONEGLIA.
I dirigenti della soc ospitante S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA, resisi conto della situazione, chiamavano il 112 che inviava sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Albenga i quali raccoglievano le mie dichiarazioni sui fatti appena descritti e successivamente procedevano all'identificazione del mio aggressore. Tale aggressione ha reso necessario che mi recassi immediatamente dopo la gara presso un posto di Pronto Soccorso che potesse visitarmi e verificare le mie condizioni di salute e contemporaneamente fornirmi assistenza per alleviare il dolore che accusavo in seguito a quanto successo. Al PS San Paolo di Savona venivo visitato dalla dottoressa Federica Pirisi che mi consigliava di applicare ghiaccio e prendere paracetamolo 1000 mg per alleviare il dolore. La stessa dottoressa Pirisi mi dimetteva dopo 7 ore di osservazione trascorse anche eseguendo una TAC con una prognosi di 2 giorni”;
• Rilevato che il colpo subÏto provocava al ddg una caduta che lo ha costretto a terra per circa tre minuti nei quali non riusciva ad aprire l'occhio colpito e accusando un forte dolore a causa del violento colpo ricevuto;
• Atteso che, successivamente a quanto sopra, interveniva la forza pubblica per raccogliere le deposizioni di rito ed identificare l’aggressore;
• Considerato che tale aggressione ha reso necessario che il ddg si recasse, immediatamente dopo, presso il Pronto Soccorso San Paolo di Savona al fine di poter essere visitato per verificare le sue condizioni di salute e contemporaneamente essere assistito per alleviare il dolore che accusava in seguito a quanto successo;
• Visto il referto medico del PS San Paolo di Savona (allegato al rdg) da cui risulta il ddg veniva visitato dal sanitario di turno per “trauma facciale all’emivolto dx, secondario ad aggressione fisica” e “lieve iperemia congiuntivale occhio dx”, che gli consigliava di applicare ghiaccio e prendere paracetamolo 1000 mg per alleviare il dolore,lo dimetteva dopo 7 ore di osservazione trascorse, anche eseguendo una TAC e con la eventuale programmazione di una visita di controllo oculistica all’eventuale peggioramento delle condizioni, con una prognosi di 2 giorni;
• Rilevato che la zona del volto in cui il ddg è stato colpito è assai delicata, interessando l’occhio, e quindi potenzialmente molto pericolosa per le eventuali conseguenze e che, comunque, quanto diagnosticato dai sanitari si concretizza in una conseguenza lesiva dell’aggressione;
• Visto, l'art. 35, comma 4 del CGS, il quale prevede che " I calciatori ed i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di quattro anni di squalifica";
• Considerato che, poco prima dei fatti che hanno visto coinvolto il signor BERISHA Haxhi, lo stesso si è reso colpevole della condotta di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS, avendo rivolto, con fare minaccioso ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose al ddg);
• Atteso che i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg, si sono svolti al termine della gara e, quindi, non possono possedere la, seppur minima, attenuante di essere avvenuti anche come conseguenza dell'atmosfera tipica che connota l'agone della gara, ma, semmai, proprio perchË occorsi al termine della stessa, possiedono, intrinsecamente, la caratteristica dell'aggravante (circostanza aggravante);
• Considerato che non risulta dal referto di gara che il BERISHA si sia minimamente scusato con il ddg per il proprio comportamento;
• Visto l'art. 35, comma 7 del CGS;
P.Q.M.
Dispone:
• Di infliggere la sanzione dell’inibizione fino al 15 marzo 2029 al signor BERISHA Haxhi, della Società ONEGLIA, tenuto conto della circostanza aggravante di cui in premessa, nonchè della condotta tenuta dallo stesso in violazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS;
• In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
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