Tutto è iniziato lo scorso 7 settembre, quando un savonese, alla guida della sua auto, stava percorrendo la provinciale del Colle di Cadibona, nel tratto comunale di Altare, in uscita dalla galleria Fugona dove il limite è di 70 chilometri orari.
L’autovelox aveva immortalato la targa del mezzo, rilevando il superamento della velocità consentita. La Polizia Locale di Imperia, a cui la Provincia di Savona ha affidato il servizio, aveva successivamente sanzionato l’uomo.
L'automobilista, assistito dall'avvocato Silvia Gallo, ha impugnato la multa presentando ricorso al Giudice di Pace. L'avvocato Gallo, rifacendosi a una sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto giurisprudenza, ha contestato la mancata omologazione dell’autovelox. Nella sentenza del 20 dicembre scorso, il Giudice di Pace ha dato ragione al ricorrente.
La difesa ha citato la recente giurisprudenza, in particolare la sentenza della Cassazione n. 14597/2021, che stabilisce come sia onere della Pubblica Amministrazione fornire prova positiva dell’omologazione e della periodica taratura dello strumento. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondate le obiezioni del ricorrente, basandosi anche su altre recenti pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024 ha stabilito che l’omologazione garantisce la funzionalità e la precisione dello strumento di misurazione della velocità (a differenza dell’approvazione).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che non esiste equivalenza tra i due procedimenti di approvazione e omologazione: mentre l’omologazione ministeriale autorizza la produzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con competenza attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, l’approvazione rappresenta una procedura più semplice che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali.
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