Il Piemonte torna alle urne per la dodicesima volta nella sua storia, con l’obiettivo di eleggere il presidente e i consiglieri regionali che comporranno l’emiciclo di palazzo Lascaris. La prima volta fu nel 1970. Verrà proclamato eletto Presidente della Regione il candidato primo nella lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del collegio unico regionale.
Le urne saranno aperte dalle ore 15 alle ore 23 di oggi e da domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.
Si vota anche per le elezioni europee e per 86 comuni dell'Astigiano [LEGGI QUI].
Secondo i dati forniti dalla Prefettura, per le elezioni europee gli elettori nell’Astigiano sono in complesso 171.639 (83.483 maschi e 88.156 femmine), di cui 58.179 ad Asti (27.366 maschi e 30.813 femmine). Per le elezioni regionali gli elettori sono 175.955 (85.774 maschi e 90.181 femmine), di cui 59.711 nel capoluogo (28.214 maschi e 31.497 femmine). Per le comunali gli elettori sono 86.332 (42.815 maschi e 43.517 femmine).
Lo scrutinio delle europee partirà subito dopo la chiusura dei seggi, per regionali e amministrative bisognerà aspettare lunedì alle 14
Sezioni spostate
Il comune avvisa che sono state spostate temporaneamente presso altra sede alcune sezioni che in precedenza si trovavano presso istituti scolastici oggetto di ristrutturazione edilizia: le sezioni n. 16, 31, 32, 58 , 67, 72, 78, solitamente ubicate presso la scuola Rio Crosio, sono ora presso la scuola media Martiri della Liberta’ (via Invrea n. 1).
Le sezioni n. 44 e 66, solitamente ubicate presso la scuola elementare S. Carlo, sono state spostate temporaneamente presso la scuola Baussano ( via Croce Verde n. 4).
La sezione n. 60, ubicata presso la casa di riposo Citta’ di Asti, a seguito della chiusura della stessa è stata spostata in via definitiva presso la scuola Elementare S. D’Acquisto (via S. D’Acquisto n. 20). Per l’aggiornamento delle tessere elettorali sono state inviate all’indirizzo di residenza degli elettori le etichette riportanti la nuova sede di seggio.
La nuova legge elettorale regionale
Quest’anno c’è una novità, però. Il Piemonte si è dotato di una nuova legge elettorale che prevede alcuni cambiamenti rispetto al passato. Dopo un lungo iter in Commissione e in Consiglio regionale, infatti, lo scorso 19 luglio l’Assemblea subalpina ha approvato la legge 12 del 2024, che tra le altre cose si occupa della rappresentanza ai territori con i seggi attribuiti in modo proporzionale, prevede le supplenze dei consiglieri nominati assessori e istituisce la parità di genere nel voto: chi deciderà di dare due preferenze, dovrà necessariamente scegliere due candidati di sesso diverso, sennò la seconda preferenza non verrà presa in considerazione. Inoltre, si prevede che nessuno dei due sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60 percento, con alternanza fin dove possibile.
La supplenza
Quando si parla di supplenza ci si riferisce alla sospensione dalle funzioni dei consiglieri eletti per il periodo in cui essi svolgono quelle assessorili. Questi consiglieri, approdati al grattacielo di piazza Piemonte, saranno appunto sostituiti dai supplenti in via Alfieri. Se diventa assessore un eletto al proporzionale, subentra il primo escluso della sua lista e circoscrizione; se l’assessore è stato eletto nel listino, è sostituito dal primo escluso a livello regionale, della lista cui il candidato si è apparentato.
Il supplente è in carica per tutto il tempo dell’incarico nell’esecutivo: gli assessori potranno comunque riprendere loro il posto come consiglieri nel caso d’un rimpasto che li veda coinvolti in prima persona, escludendo quindi i supplenti.
In ogni caso, il presidente di Giunta può nominare sino a un massimo di 3 assessori esterni, come da Statuto. In tutto gli assessori possono essere fino a 11, mentre prima della modifica statutaria del 2012 erano fino a 14.
Con una modifica allo Statuto della Regione Piemonte, a partire dalla prossima dodicesima legislatura, è stata introdotta la figura di due sottosegretari, con la contemporanea cancellazione dei consulenti del presidente.
Le soglie e le firme
Ci sono soglie di sbarramento: potranno entrare in Consiglio le coalizioni almeno al 5 percento dei voti validi e le liste non unite in coalizione o facenti parte di coalizione che non ha superato la soglia del 5%, che hanno ottenuto singolarmente più del 3%.
Per la presentazione delle liste circoscrizionali, è stata confermata la disciplina previgente in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per tutte le forze politiche o i movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.
50 consiglieri regionali, oltre il presidente
I consiglieri restano 50, come nelle ultime legislatura (prima della modifica del 2012 erano 60) e la loro elezione è determinata dall’articolo 10 della legge elettorale: sono quaranta i consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni; gli altri dieci vengono eletti nel cosiddetto listino della coalizione o partito vincente, cioè “con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti”, come da decreto.
Le circoscrizioni e i 40 posti a disposizione sono ripartiti in questo modo:
Alessandria (407mila abitanti) 4 seggi; Asti (208mila abitanti) 2 seggi; Biella (170mila abitanti) 2 seggi; Cuneo (580mila abitanti) 5 seggi; Novara (361mila abitanti) 3 seggi; Torino (2 milioni e 208mila abitanti) 21 seggi; Vco (154mila abitanti) 1 seggio; Vercelli (166mila abitanti) 2 seggi.
Come detto, “i restanti dieci seggi, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta, salvo quanto disposto con riferimento al premio di maggioranza e alla garanzia di rappresentanza della minoranza”, che per la nuova legge elettorale non può avere meno di 20 rappresentanti, salvo nell’ipotesi che la maggioranza alle urne raggiunga o superi il 60% dei voti: solo in questo caso estremo, si arriva a 18 rappresentanti di opposizione.
Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55 percento dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45 percento dei voti validi; almeno il 60 percento dei seggi, cioè 30, con voti tra il 45 e il 59 percento, infine 32 seggi dal 60 percento dei voti validi.
Dopo aver calcolato, nel collegio unico regionale, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si procede a individuare le circoscrizioni a cui attribuirli:
si redige per ciascun gruppo di liste, una graduatoria delle circoscrizioni ottenuta disponendo in ordine decrescente i risultati della divisione:
resti di ciascuna lista circoscrizionale / quoziente elettorale circoscrizionale (QEC);
sulla base di tale graduatoria si procede all’assegnazione in ciascuna circoscrizione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.
Riserva di seggio
La riserva di seggio a favore del candidato Presidente secondo classificato comporta la perdita dell'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali a lui collegate, attribuito in sede di collegio unico regionale (cfr. slide n. 13 sul procedimento per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui).
Se a tale gruppo di liste spettano ulteriori seggi a seguito dell’applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, a essere sacrificato è l'ultimo seggio conseguito a tale titolo.
I documenti per il voto
Ai seggi bisogna portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. I documenti di riconoscimento da presentare possono essere di tre tipi: la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare e assicuri l’identificazione dell’elettore; una tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Nel caso di smarrimento della tessera elettorale ci si può rivolgere al proprio comune
Come si vota per le europee
È possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati.
L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa).
Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
Come si vota alle regionali
È possibile votare in diversi modi: si può votare soltanto per il candidato alla presidenza della Regione. In questo caso, il voto non sarà esteso alla lista o le liste collegate al nome. Se c'è una preferenza solo per la lista, il voto si estende anche al candidato che la rappresenta.
Si può anche votare sia per la lista che per un candidato presidente collegato oppure per una lista e per un candidato che non è collegato, ovvero il cosiddetto voto disgiunto.
C'è la possibilità di esprimere fino a due preferenze, purchè di sesso diverso. L’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.
Come si vota per le amministrative
Nei Comuni con meno di 15mila abitanti (ovvero tutti quelli astigiani chiamati al voto) non è consentito il voto disgiunto Nei paesi con popolazione inferiore ai 5mila abitanti (ovvero la stragrande maggioranza degli 86 alle urne) si può esprimere una preferenza, in quelli fra 5mila e 15mila due preferenze con il rispetto dell’alternanza di genere.
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