“Se allora la concretizzazione di un incidente rappresentava esito prevedibile e tutt’altro che anomalo della condotta del Previato, tanto l’aver consentito la conduzione del gommone pur non essendo ancora formalmente dipendente della società che, soprattutto l’omessa vigilanza sulla presenza e sull’utilizzo effettivo del giubbotto salvagente, a maggior ragione nei confronti di un soggetto imprudente alla guida, rappresentano condotte colpose rimproverabili agli imputati e che si inseriscono pacificamente e chiaramente nella sequenza causale che ha condotto alla morte del Previato in ciò provando la responsabilità per il delitto contestato”: questo il passaggio centrale delle motivazioni della sentenza, emessa dal giudice monocratico di Imperia Antonio Romano, che ha comminato l’undici aprile dello scorso per il reato di omicidio colposo 1 anno e 4 mesi di carcere Marco Cuppari e Massimiliano Tortorella, ex soci della 'Marittima Sub Service'.
Cuppari, difeso dal legale Marco Bosio, e Tortorella – per cui il giudice ha disposto la sospensione della pena previo pagamento in solido con Cuppari di una provvisionale di 84 mila euro – dagli avvocati Davide La Monica e Giovanni di Meo, sono finiti a processo per la morte del sub Gianni Previato, 26 anni, avvenuta il 29 maggio del 2013 all’interno del porto turistico di Imperia. La vittima, insieme ad un collega, quel pomeriggio uscì con un gommone della società per effettuare un intervento su imbarcazione, ma si schiantò contro un moletto e finì in acqua dove morì annegato.
Per l’accusa, rappresentata dal pm Lorenzo Fornace, le cause della morte sono riconducibili sostanzialmente al fatto che sul gommone non era presente il giubbotto salvagente ed inoltre che lo stesso aveva subito delle modifiche strutturali. Su questo punto il perito nominato dal giudice, che ha potuto solo vedere il natante attraverso le foto presenti in atti, ha confermato che non aveva originariamente la posizione di guida a prua bensì al centro e che la stessa si presentava “innalzata in quanto posta su gavone di prua che si trova su un piano più elevato”, indicando in circa 85 centimetri lo spostamento del baricentro del timoniere dal centro verso la prua. Ma sono di fatto i presunti comportamenti omissivi tenuti dagli imputati ad aver portato il giudice di primo grado ad emettere la sentenza di condanna.
Dalle 26 pagine delle motivazioni depositate nei giorni scorsi infatti il giudice evidenzia come “dall’istruttoria sono emersi due rilevanti violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e che la più rilevante sia quella di non aver fornito alla vittima il giubbotto di salvataggio. Nel processo infatti, è stato attestato come “fosse obbligatorio fornire ai lavoratori - è scritto in sentenza - e che gli stessi indossassero obbligatoriamente nelle attività che contemplavano l’immersione subacquea anche il giubbotto salvagente”. Questo dispositivo di protezione quindi doveva essere presente sul gommone e doveva essere indossato dai due lavoratori in servizio quel giorno. “Alcun accorgimento i datori di lavoro hanno posto in essere – spiega il giudice Romano - per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza senza neppure verificare quantomeno che il giubbotto salvagente fosse almeno portato sul natante (non potendosi pretendere un controllo sull’effettivo utilizzo dello stesso da parte del lavoratore quando lo stesso svolgeva il proprio lavoro lontano dalla vista e dal controllo dei datori) in ciò tenendo una condotta omissiva palesemente colposa”. Per il giudice la presenza a bordo del gommone della sola 'ciambella' non era “idonea a prevenire il rischio di annegamento”.
Stando alla sentenza di primo grado, per il giudice “appare fin troppo evidente ed ovvio che se egli avesse indossato il giubbotto salvagente non sarebbe scivolato sott’acqua e non sarebbe deceduto (perlomeno non per annegamento)” di conseguenza l’obbligo di indossarlo avrebbe consentito – “regola ove rispettata dal lavoratore e laddove sul rispetto della stessa avessero vigilato i datori di lavoro del Previato - alla persona offesa di non finire sottacqua a seguito della perdita dei sensi e ai soccorsi di individuarlo prima e di assisterlo tempestivamente”.
Parte ella sentenza è dedicata anche alla velocità con cui la vittima avrebbe condotto il gommone che il perito ha attestato a 17,5 nodi: all’interno del porto la velocità massima consentita era invece di tre nodi. Nelle motivazioni la condotta di guida tenuta dalla vittima è stata ritenuta da giudice “imprudente” e la stessa ha “concorso a generare il sinistro” tanto che l’eccessiva velocità è da ritenersi la causa principale della perdita di controllo del natante. “Questa condotta però non interrompe il nesso causale tra l’omissione di cautela contestata agli imputati e l’evento” anche perché se pur vero che l’alta velocità tenuta dalla vittima non poteva di certo essere controllata dagli imputati comunque gli esiti potevano essere previsti “perché entrambi ne erano a conoscenza”.
L’altra condotta omissiva riguarda poi il fatto che la vittima non era dipendente della società e quindi non poteva guidare il gommone. La sua assunzione risulterà poi essere stata comunicata due ore dopo l’incidente. Un circostanza “piuttosto sospetta”, chiosa il giudice “che anche se un testimone ha derubricato a mera casualità anche a voler credere non esenterebbe da colpe il datore di lavoro in quanto ciò che è certo è che il Previato stesse lavorando senza contratto di assunzione al momento dell’incidente, dovendosi la comunicazione dell’assunzione effettuare almeno il giorno precedente all’inizio del lavoro prestato dal dipendente (..)Tuttavia anche se il Previato stesse lavorando a titolo occasionale o in nero in ogni caso ciò non farebbe venir meno la disciplina in tema di infortuni sul lavoro la quale si applica a chiunque”.
Nonostante la condanna il giudice ci tiene poi a sottolineare alcune circostanze. Nella tragica morte del sub infatti, in sentenza vengono sposate le conclusioni del perito che esclude la diminuzione di possibilità di movimento in acqua della vittima a causa dell’uso di calzature antinfortunistiche non immediatamente sfilabili così come invece contestato dall’accusa. Il perito infatti “pur ritenendo che non fossero di facile sfilamento e che possano aver ostacolato il Previato a muoversi più comodamente ne ha escluso un’incidenza concausale nell’annegamento“.
Il giudice infine, ha spiegato come entrambi gli imputati meritano la concessione delle attenuanti generiche alla luce del comportamento tenuto “immediatamente dopo il fatto essendosi attivati per prestare soccorso immediato al Previato e all’altro dipendente ed essendosi il Tortorella addirittura gettato personalmente in acqua per cercare di salvare il proprio dipendente e amico, anche a rischio di andare incontro a un principio di ipotermia”. Inoltre, i due hanno partecipato al processo tenendo un "contegno processuale positivo". Adesso il prossimo step processuale sarà il secondo grado. I difensori degli imputati hanno infatti, preannunciato che ricorreranno in Appello contro la sentenza emessa dal giudice monocratico imperiese.
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