Il Nazionale

Cronaca | 05 novembre 2021, 16:31

Operaio cadde nel vuoto per 7 metri: condannato il capocantiere a 300 euro di multa

Il lavoratore indossava l’imbracatura che per “per comodità” non ha cinto correttamente. Il pm: "Non è un atto eccentrico. E' stata un'azione indotta dalle condizioni del lavoro "

Operaio cadde nel vuoto per 7 metri: condannato il capocantiere a 300 euro di multa

Era a processo davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di lesioni colpose A.N., responsabile per la sicurezza della ditta con sede a Montezemolo per la quale la vittima lavorava come carpentiere.

L’infortunio avvenne durante i lavori di sostituzione di un reattore. Il 4 aprile 2017 l’operaio stava completando la copertura dell’apertura lasciata nel pavimento dalla rimozione del serbatoio presso uno stabilimento in Garessio, facente parte di una multinazionale farmaceutica, quando per una disattenzione precipitò nel foro stesso da un’altezza di circa 7 metri. Il 33enne, residente a Bagnasco, aveva riportato numerose fratture, con una malattia di 7 mesi e, avendo ottenuto il risarcimento, ritirò la costituzione di parte civile.

L’operaio indossava l’imbracatura. E proprio qui sta il punto del procedimento. Perché in istruttoria, dopo essersi più volte contraddetto, ha riconosciuto che quella mattina non l’avrebbe cinta correttamente, forse “per comodità”.

Nel corso dell’udienza, l’accusa, rappresentata dal pm Attilio Offman ha chiesto la condanna dell’imputato: “Il piano di sicurezza del cantiere è carente, perché non dice niente in relazione alle protezioni. Le misure di sicurezze sono state scelte dalla maestranza. Qui, per un lavoro orizzontale si è scelto di utilizzare un dispositivo individuale, quale l’imbracatura, non idoneo perchè adatto ai lavori in verticale”.

Il sostituto Procuratore, nella sua requisitoria, ha evidenziato altresì che “Il vero problema non è l’impossibilità tecnica di realizzare un’impalcatura: ma quel tipo di attività richiede un impiego di tempo e denaro maggiori. Anche se il lavoratore ha compiuto una manovra imprudente, vanificando così il lavoro dell’imbracatura, non vi è l’interruzione del nesso causalità fra la violazione e l’evento della caduta. La condotta del lavoratore non può essere definita eccentrica. La manovra eccentrica è sempre errata, ma non è sempre vero il contrario, lo è quando è indotta. Nel caso specifico la vittima l’ha compiuta perché più comoda. Non è eccentrica perché è naturale rispetto ad un’esigenza che il lavoratore ha prevedibilmente cercato di soddisfare. Un’azione è indotta dalle stesse condizioni di lavoro: è questo il concetto che contraddistingue una manovra errata da una eccentrica. Nonostante la condotta inappropriata, il profilo di colpa specifica a carico dell’imputato è il nesso causale diretto all’evento.”

Questa la tesi della procura, conclusa con una richiesta di condanna. D’altro avviso è stata la difesa dell’imputato che ha chiesto al giudice l’assoluzione: “Il lavoratore aveva ricevuto un’adeguata formazione. La corte di Cassazione stabilisce che, a fronte di un qualcosa ‘radicalmente e ontologicamente lontano dal comportamento ipotizzabile del lavoratore’ il titolare è in una posizione di garanzia. Occorre dunque limitare la sua responsabilità. Il comportamento della vittima è stato totalmente illogico e imprevedibile. Nel 2020, in un caso di comodità, Cassazione ha condannato un lavoratore. A.N. è il titolare di una posizione di garanzia, ma la manomissione messa a punto, è un rischio eccentrico al di fuori dalla sfera di rischio che il datore avrebbe potuto prevedere”.

Il Giudice ha condannato A.N. al pagamento di 300 euro di multa.

CharB.

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