PROMOZIONE D
Reclamo respinto dal Giudice sportivo al Trofarello: non cambia, dunque, la classifica del girone D di Promozione e il Lucento solitario (e imbattuto) riparte per la 20esima giornata con l'inseguitrice Pro Villafranca sempre a -2. La capolista affronterà fuori casa la Santostefanese, la Pro invece andrà a giocare sul sintetico del Carrara.
Dal comunicato Lnd...
Gara TROFARELLO - PRO VILLAFRANCA
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il preannuncio di ricorso del 02/02/2020 inoltrato a mezzo mail ordinaria presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta e il successivo ricorso spedito a mezzo raccomandata a/r il 03/02/2020 presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta da parte della società ASD TROFARELLO CALCIO avverso la gara disputata in data 02/02/2020 contro la soc. ASD PRO VILLAFRANCA valevole per il Campionato di Promozione, Girone D, entrambi privi della prescritta prova di trasmissione alla controparte ASD PRO VILLAFRANCA;
- considerato che, a norma dell'art. 67 C.G.S., i preannunci di ricorso devono essere trasmessi, unitamente al contributo, a mezzo PEC o altro equipollente (es. raccomandata a/r), alla segreteria del Giudice Sportivo territorialmente competente e alla controparte entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- inoltre, sempre a norma del medesimo articolo, i relativi ricorsi devono essere depositati, a mezzo PEC o altro equipollente (es. raccomandata a/r), alla segreteria del Giudice e alla controparte entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara;
- posto che tali adempimenti procedurali non sono stati rispettati dalla società reclamante, la quale risulta aver inviato il preannuncio e il successivo ricorso soltanto al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta e ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non fornendo dunque la prescritta prova di invio né di ricezione dei predetti atti alla società reclamata ASD PRO VILLAFRANCA;
DELIBERA
- l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società ASD TROFARELLO CALCIO;
- di omologare il risultato conseguito sul campo: ASD TROFARELLO CALCIO - ASD PRO VILLAFRANCA 1 - 2;
- l'addebito alla società ASD TROFARELLO CALCIO della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.
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